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Allegati

(Pubblicato il 10/10/2019 - Aggiornato il 10/10/2019 - 351 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Procedimento per il rilascio della cie, che oltre a svolgere la funzione di documento di riconoscimento personale, permette l’accesso ad una serie di servizi.
La carta di identità è il documento attestante l'identità di un soggetto, serve per l'identificazione personale. Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio in alcuni Paesi. Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo paese e verificare il documento di viaggio richiesto.
Le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità.
Requisiti
Le carte di identità cartacee non potranno più essere emesse, salvo che per casi eccezionali debitamente documentati, come previsto dalle disposizioni ministeriali o per i cittadini iscritti all'A.I.R.E., i casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione che verrà trattenuta in copia dall'ufficio anagrafe, sono esclusivamente e tassativamente quelli previsti dalla circolare 4/2017 del Ministero dell’Interno del 31/03/2017:per motivi di viaggio e per motivi di consultazione elettorale.
Si comunica che in calce alla pagina, nella sezione allegati, è a disposizione dell'utenza una mini brochure esplicativa circa la procedura di prenotazione e registrazione sulla piattaforma “Prenotazioni CIE” del Ministero dell’Interno.
Cosa occorre
Se cittadino Extracomunitario: permesso di soggiorno e passaporto in corso di validità.
Se cittadino Comunitario: documento di riconoscimento del proprio paese di origine in corso di validità (passaporto o carta di identità dello Stato di provenienza).
Scadenza
La C.I.E. ha una validità di 10 anni e scade nel mese e giorno del proprio compleanno. Può essere sostituita a partire da 180 giorni prima della scadenza.
Validità per l'espatrio
Caratteristiche della nuova C.I.E.:
Donazione organi
è possibile esprimere, esclusivamente all'atto della richiesta della C.I.E., il consenso o il diniego alla donazione degli organi, che NON viene riportato sul retro del documento.
Il costo
E’ di 22,00 euro ed in caso di duplicato (furto smarrimento o deterioramento) è di 27,00 euro.
In tale ultimo caso è necessario presentare la denuncia di smarrimento o furto presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza
Il pagamento avviene tramite POS al momento dell’emissione, direttamente allo Sportello
Per accedere al servizio occorre registrarsi all’indirizzo www.prenotazionicie.interno.gov.it e prenotare online l’appuntamento. Inserito l’appuntamento, il sistema “Prenotazioni CIE” rilascerà una ricevuta con il riepilogo della richiesta. L'utente, prima di presentarsi presso la sede indicata alla data e ora prestabilita, dovrà attendere una mail di conferma dell'appuntamento e stampare la ricevuta allegata che andrà consegnata allo sportello dell'ufficio anagrafe il giorno della presentazione della richiesta. La ricevuta, congiuntamente all’appuntamento sul calendario, verranno recapitati all’indirizzo e-mail indicato dal cittadino al momento della registrazione.
N.B.: In fase di registrazione dell'appuntamento si prega l'utenza, causa problemi tecnici in fase di risoluzione, di saltare il passaggio riguardante l'upload della fotografia in formato digitale. La fotografia dovrà essere consegnata in formato "cartaceo" all'operatore addetto il giorno dell'appuntamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI
Decreto del Ministero dell’Interno 23.12.2015 “Modalità tecniche di emissione della Carta di identità Elettronica
Decreto Legge 31.01.2005 n. 7 convertito con modificazioni lella Legge 31.03.2005 n. 43
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82
Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 22.10.99 n. 437.
Legge 21 novembre 1967 n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni
Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635
Regio Decreto 18.giugno 1931 n, 773
DPR n. 223/1989 Regolamento anagrafico
DPR n 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa
UFFICIO RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Ufficio Anagrafe
Tel 0698499214-269
Piazza C.Battisti 25
00042 ANZIO
NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIUSEPPINA PALOMBA
ENRICA VACCARI
Tel 0698499214-269
Email giuseppina palomba@comune.anzio.roma.it
Email enrica.vaccari@comune.anzio.roma.it
ALLEGATI ALL’ISTANZA E MODULISTICA
Non è prevista modulistica.
MODALITA’ PER OTTENERE INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO
Contattando l’Ufficio telefonicamente o per email
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, NORMA DI RIFERIMENTO E ALTRI TERMINI PROCEDIMENTALI RILEVANTI
Il documento non verrà più rilasciato dal Comune contestualmente alla richiesta. L'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con raccomandata, recapiterà la C.I.E. al titolare o a delegato, presso la sua residenza o ad altro indirizzo indicato nella richiesta, entro 6 giorni lavorativi. Per il ritiro della C.I.E. presso gli uffici Comunali è possibile delegare una terza persona, da indicare al momento della richiesta.
CASI IN CUI IL PROVVEDIMENTO FINALE PUO’ ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO O PUO’ CONCLUDERSI CO IL SILENZIO ASSENSO DELL’AMMINISTRAZIONE
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE RICONOSCIUTI DALLA LEGGE A FAVORE DELL’INTERESSATO E MODI DI ATTIVARLI
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI INERZIA E MODALITA’ PER ATTIVARE L’INTERVENTO
Dirigente Dott.ssa Maria Elena Minchella
Email maria.minchella@comune.anzio.roma.it
Email certificate protocollo.comuneanzio@pec.it
Richiesta scritta all’indirizzo postale o email
SI COMUNICA AGLI UTENTI CHE SARA’ POSSIBILE RITIRARE LE CARTE DI IDENTITÀ TUTTI I GIORNI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 13:30, PRESSO LA PORTINERIA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CESARE BATTISTI N. 25
AVVISO AGLI UTENTI
Si comunica che, a partire dal 9 ottobre 2023, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Anzio, sito in Piazza C. Battisti 25, lavorerà esclusivamente le pratiche relative alle carte di identità elettroniche prenotate sul Portale del Ministero dell’Interno.
Oltre a queste, e nei limiti della disponibilità dell’orario di servizio al pubblico, potranno essere lavorate solo le richieste di carte di identità elettroniche per casi di reale e documentata urgenza, rientranti nei seguenti casi e munite della seguente documentazione da presentare all’Ufficio Anagrafe:
documentazione idonea ad attestare il motivo d’urgenza
biglietti di viaggio; prenotazione alberghiera e/o qualsiasi altro tipo di documentazione che attesti l’imminente viaggio;
documentazione in autocertificazione attestante tale situazione;
documentazione in autocertificazione relativa all’iscrizione;
denuncia di furto o smarrimento, presenza di due testimoni muniti di documento di riconoscimento.
Pertanto, dal 09 ottobre 2023, non saranno più distribuiti numeri di prenotazione quotidiana presso l’Ufficio Anagrafe per richieste di emissione CIE, oltre quelle prenotate sul portale del Ministero dell’Interno e quelle motivate dai casi di urgenza come sopra tassativamente elencati.