Costi per l'utenza
Il servizio non prevede alcun costo
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
L. 10 aprile 1951, n. 287
Servizio online
Allegati




I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non siano già iscritti negli albi dei Giudici Popolari, possono presentare domanda di iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata entro il 31/7.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno per la Corte di Assise e l'altro per la Corte di Assise di Appello.
Requisiti:
Giudici popolari delle Corti di Assise:
Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello:
Non possono ricoprire l´incarico di giudice popolare:
L´ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione o cause di dispensa dall'ufficio (es. Ministri e Sottosegretari di Stato, membri del Parlamento, i Prefetti delle provincie); in ogni caso sull'esonero dalle funzioni di giudice popolare decide il Presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di Appello.
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L. 10 aprile 1951, n. 287