Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Disciplina orario di servizio distributori carburante per il periodo dal 02.05.2023 al 01.05.2024
Note
dal 02.05.2023 al 01.05.2024 gli impianti stradali per la distribuzione di carburanti, ubicati
nel territorio comunale, osservino la seguente disciplina oraria:
- Servizio nei giorni feriali:
Durante il periodo estivo dalle ore 7,00 (sette) alle ore 12,30 (dodici e trenta) e dalle ore 16,00 (sedici) alle ore 20,00 (venti);
Durante il periodo invernale dalle ore 7,00 (sette) alle ore 12,30 (dodici e trenta) e dalle ore 15,30 (quindici e trenta) alle ore 19,30 (diciannove e trenta ).
L’orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. L’orario invernale ha inizio il primo
ottobre di ciascun anno.
- Servizio domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali:
La domenica e i giorni festivi infrasettimanali rimarranno aperti il 25 % (venticinque per cento) degli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale con l’osservanza dell’orario feriale (come da tabella turni allegata).
3) Servizio nelle ore pomeridiane del sabato
Il sabato pomeriggio rimarranno aperti il 50%(cinquanta per cento) degli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale con l’osservanza dell’orario feriale (come da tabella turni allegata).
Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali possono sospendere la loro attività di distribuzione di carburante, nonché le attività commerciali collaterali, nella giornata di lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo.
Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali o per il servizio prestato nelle ore pomeridiane del sabato.
Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni, anche se collocati all’interno di un complesso di
distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
Le attività collaterali alla distribuzione di carburanti (autolavaggi, centri gomme, autoricambi, officine, bar, ecc.) possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festivi.
SERVIZIO NOTTURNO
Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale deve iniziare alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e deve terminare in concomitanza con l’apertura antimeridiana.
FERIE
- La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dal Comune, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l’apertura di almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti.
- Entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base di domande presentate dai titolari dell’autorizzazione e dai gestori degli impianti, il Comune emanerà un calendario di sospensione dell’attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.
APPARECCHIATURE SELF-SERVICE
- Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature self-service pre- pagamento devono restare sempre in funzione, senza l’assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.
- Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli stessi orari previsti per gli impianti con assistenza di personale.
Chiunque non osserva quanto stabilito nella presente Ordinanza verrà punito con sanzione amministrativa così come previsto dal Regolamento per la determinazione e per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del sindaco e dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale N° 26 del 18 Febbraio 2003.
Il Comando di Polizia Municipale e gli organi di Polizia restano incaricati per il rispetto della presente Ordinanza.
Allegati

(Pubblicato il 20/04/2023 - Aggiornato il 20/04/2023 - 1856 kb - pdf)