Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
DIVIETI AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’. DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI, DI PETARDI E DI BOTTI PER I GIORNI 31 DICEMBRE 2022 E 1 GENNAIO 2023
Note
ORDINA
dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 24.00 del 01 gennaio 2023
al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:
- il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria Fl, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
- il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
- il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
DISPONE
che la presente Ordinanza:
- sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Anzio e sul sito istituzionale dell'Ente;
sia trasmessa alla Prefettura di Roma — U.T.G.-; - sia notificata, a mezzo PEC, al Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Polizia Locale di Anzio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco — Distaccamento di Anzio.
Allegati

(Pubblicato il 27/12/2022 - Aggiornato il 27/12/2022 - 191 kb - pdf)

(Pubblicato il 27/12/2022 - Aggiornato il 27/12/2022 - 1725 kb - pdf)

(Pubblicato il 27/12/2022 - Aggiornato il 27/12/2022 - 72 kb - pdf)