Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
ORDINANZA N°21/2022 - integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 18/2022 del 20 giugno 2022 ad oggetto “misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla c.d. Movida”.
Note
a rettifica ed integrazione
dell’Ordinanza Sindacale n. 18/2022 del 20 giugno 2022 ad oggetto “misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla c.d. Movida” si dispone quanto segue:
dopo il punto 7) è rettificato il capoverso nella parte sanzionatoria che così recita: “L’accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis 1 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali per il pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000, nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell’attività dai 2 ai 5 giorni, salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale)”;
con il seguente capoverso: “L’accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 50, comma 7-bis 1 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali per il pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000, nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell’attività dai 2 ai 5 giorni, salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale)”.
Allegati

(Pubblicato il 01/07/2022 - Aggiornato il 01/07/2022 - 372 kb - pdf)