Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Disciplina orario di chiusura, limiti acustici ed attività per esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed affini. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Note
ORDINA
- la chiusura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed affini entro e non oltre le ore due di notte;
- il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 22.00 alle ore 07.00 assicurando la somministrazione delle bevande obbligatoriamente in materiale non frangibile e riciclabile; allo stesso modo è vietato il consumo di bevande direttamente da contenitori che non siano in materiale non frangibile e riciclabile;
- il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori;
- la sospensione della diffusione di musica all’interno dei locali dalle ore 24.00, consentendo l’emissione sonora sottofondo ed a condizione che la stessa non sia percepita dall’esterno e/o negli edifici attigui, nel rispetto dei limiti previsti dal Testo Unico Ambientale, con l’obbligo di esporre il certificato di impatto ambientale;
- L’obbligo di una preventiva richiesta in deroga a quanto previsto dal punto d), da presentare all’Ufficio Ambiente, ai fini dell’ottenimento del Nulla Osta necessario, con allegato il certificato di impatto acustico allegato, nel caso in cui si intendesse effettuare uno spettacolo intrattenimento musicale oltre le ore 24,00 e comunque non oltre le ore 02,00 del mattino;
- la permanenza del divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore;
- La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati al controllo del rispetto della presente ordinanza;
- L’inosservanza della presente ordinanza è punibile con le sanzioni previste, qualora non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale), o non sia già sanzionata ai sensi del D.L. 25/2020 e 33/2020, con la sanzione amministrativa prevista dall’art 7-bis.1 del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell’attività per giorni tre;
Il presente provvedimento potrà essere sospeso o modificato in qualsiasi momento, per motivi attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero possono essere adottati eventuali ed ulteriori atti di ordine restrittivo qualora venga rilevata la inosservanza del distanziamento sociale.
Allegati

(Pubblicato il 10/07/2020 - Aggiornato il 10/07/2020 - 524 kb - pdf)