Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – stabilimenti balneari e spiagge a libera fruizione

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: ORDINANZA N. 25/2020 - Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – stabilimenti balneari e spiagge a libera fruizione
Struttura responsabile: SINDACO
Responsabile del provvedimento: D'Aprano Luigi
Data del provvedimento: 05-06-2020

Note

ALLEGATO (modificato il 05/06/2020)

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – stabilimenti balneari

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
  • È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto;
  • Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
  • Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
  • Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C;
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
  • I concessionari dovranno realizzare i percorsi per il raggiungimento della battigia rispettando il distanziamento delle persone almeno un metro, se possibili organizzando percorsi separati di entrata ed uscita;
  • E’ vietata qualsiasi forma di assembramento e dovranno essere sempre rispettate le distanze di almeno 1 mt. tra le persone, sia in acqua che nell’arenile;
  • Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente per gli sport di squadra sarà necessario rispettare le disposizioni delle Istituzioni competenti;
  • Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni zona ombreggiante.
  • Le sdraio, lettini, sedie e qualsiasi attrezzatura da installare, all’esterno delle zone ombrelloni, debbono essere posizionate in maniera tale da garantire una fruibilità ordinata e rispettare una distanza non inferiore a 1,50 metri lineari (tale distanza potrà essere ridotta solo nel caso di gruppi di persone conviventi);
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie, sdraio, ombrelloni e etc., debbono essere sanificati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, con divieto di utilizzo in assenza di un telo di copertura. In ogni caso la sanificazione dovrà essere garantita ad ogni fine giornata;
  • Per i servizi igienici dovrà essere organizzato l’accesso mantenendo il distanziamento tra persone di almeno 1 metro; si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso;
  • Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste;
  • Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto;
  • Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19).

 

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – spiagge a libera fruizione.

  • L’accesso agli arenili a libera fruizione è consentito nel rispetto delle misure di prevenzione di seguito riportate:
  • E’ vietata qualsiasi forma di assembramento e dovranno essere sempre rispettate le distanze di almeno 1 mt. tra le persone, sia in acqua che nell’arenile;
  • I fruitori delle spiagge libere dovranno recarsi presso gli arenili con mascherine, fino al raggiungimento della postazione scelta. Raggiunta l’area di sosta, dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni ovvero asciugamani, borse etc., in modo da garantire una superficie di almeno 10,00 mq per ogni zona. In tali zone potranno sostare max. 4 persone (maggiorate a 6 solo nel caso di gruppi di persone conviventi);
  • Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti, nonché praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce…..);

 

Allegati

File con estensione pdf Allegato: ORDINANZA_N_25_2020_Modalità_di_accesso_arenile.stamped.pdf
(Pubblicato il 05/06/2020 - Aggiornato il 05/06/2020 - 351 kb - pdf)
Contenuto creato il 05-06-2020 aggiornato al 05-06-2020
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