Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Modalità di accesso e svolgimento attività su arenili del Comune di Anzio – revoca ordinanza n. 20/2020
Note
PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
ORDINA
- La revoca dell’ordinanza sindacale n. 20/2020 del 11 maggio 2020 prot. 26.283/2020: Modalità di accesso e svolgimento attività su arenili a libera fruizione del Comune di Anzio;
- L’esercizio delle attività balneari dalla data del 29 maggio 2020 nelle modalità contenute nell’allegato denominato “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – stabilimenti balneari” da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- L’utilizzo degli arenili a libera fruizione dalla data del 29 maggio 2020 nelle modalità contenute nell’allegato denominato “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – spiagge a libera fruizione” da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
ALLEGATO
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – stabilimenti balneari
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto;
- Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C;
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- I concessionari dovranno realizzare i percorsi per il raggiungimento della battigia rispettando il distanziamento delle persone almeno un metro, se possibili organizzando percorsi separati di entrata ed uscita;
- E’ vietata qualsiasi forma di assembramento e dovranno essere sempre rispettate le distanze di almeno 1 mt. tra le persone, sia in acqua che nell’arenile;
- E’ vietato praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce…..);
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente per gli sport di squadra sarà necessario rispettare le disposizioni delle Istituzioni competenti;
- Indipendentemente dalla odalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni zona ombreggiante. In tali zone destinate agli ombreggi potranno sostare max. 4 persone (maggiorate a 6 solo se conviventi)
- Le sdraio, lettini, sedie e qualsiasi attrezzatura da installare, sia all’interno delle zone ombrelloni, che all’esterno delle medesime, debbono essere posizionate in maniera tale da garantire una fruibilità ordinata e rispettare una distanza non inferiore a 1,50 metri lineari (tale distanza potrà essere ridotta solo nel caso di gruppi di persone conviventi);
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie, sdraio, ombrelloni e etc., debbono essere sanificati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, con divieto di utilizzo in assenza di un telo di copertura. In ogni caso la sanificazione dovrà essere garantita ad ogni fine giornata;
- L’accesso ai servizi igienici dovrà essere organizzato mantenendo il distanziamento tra persone di almeno 1 metro e si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso;
- Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste;
- Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto;
- Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19).
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – spiagge a libera fruizione.
L’accesso agli arenili a libera fruizione è consentito nel rispetto delle misure di prevenzione di seguito riportate:
- E’ vietata qualsiasi forma di assembramento e dovranno essere sempre rispettate le distanze di almeno 1 mt. tra le persone, sia in acqua che nell’arenile;
- I fruitori delle spiagge libere dovranno recarsi presso gli arenili con mascherine, fino al raggiungimento della postazione scelta. Raggiunta l’area di sosta, dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni ovvero asciugamani, borse etc., in modo da garantire una superficie di almeno 10,00 mq per ogni zona. In tali zone potranno sostare max. 4 persone (maggiorate a 6 solo se conviventi);
- Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti, nonché praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce…..);
Allegati

(Pubblicato il 29/05/2020 - Aggiornato il 29/05/2020 - 370 kb - pdf)