Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – orario di chiusura entro la mezzanotte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed affini.
Note
ORDINA
- la chiusura entro la mezzanotte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed affini;
- la permanenza del divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
AVVISA
- L’inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art.650 codice penale);
- Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983;
- La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all’albo pretorio; - Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione; - Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore;
- E’ data facoltà al Sindaco di sospendere o modificarla in qualsiasi momento per motivi attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica nonché emettere eventuali ed ulteriori atti di ordine restrittivo qualora venga rilevata la inosservanza del distanziamento sociale.
Allegati

(Pubblicato il 26/05/2020 - Aggiornato il 26/05/2020 - 482 kb - pdf)