Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Revoca ordinanza n.18/2020 – modalità di accesso e svolgimento attività su arenili e spiagge del Comune di Anzio.
Scelta del contraente
Note
PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte
- La revoca dell’ordinanza n. 18/2020;
- La chiusura di parchi, ville e giardini pubblici al fine di consentirne la manutenzione e la straordinaria sanificazione fino al 18 maggio 2020;
- L’accesso e lo svolgimento delle attività sugli arenili e spiagge del Comune di Anzio con le seguenti modalità:
- TRANSITO IN SPIAGGIA: é consentito l’accesso agli specchi d’acqua anche attraverso spiagge e spazi demaniali, per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche (quali ad esempio surf, windsurf, canoa, canottaggio, vela barca deriva in singolo, nuoto, etc…) comprese le attività di armo, disarmo ed alaggio. Le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale disciplinata per l’emergenza;
- USCITA IN MARE: é consentita l’uscita in mare secondo quanto sopra indicato o per le attività sportive acquatiche definite al punto precedente;
- PESCA SPORTIVA: é consentito praticare la pesca sportiva, anche amatoriale, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore nel rispetto di quanto previsto nell’art. 4 comma b dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 15 aprile 2020;
- L’ATTIVITÀ SPORTIVA: è consentito effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale. Per tali attività, anche se svolte presso strutture e circoli sportivi all’aperto, deve essere assicurato il distanziamento ed evitato il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
- ATTIVITA’ MOTORIA: è consentita l’attività motoria in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per ogni altra attività.
- CANI: è consentito condurre cani, purché muniti di guinzaglio e dell'adeguata attrezzatura per la raccolta delle deiezioni;
- E’ vietato occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura tranne per le attività accessorie previste dagli sport acquatici.
- Sull’arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’attività sportiva/motoria. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi.
- Per tutte le attività consentite devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate;
- Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l’uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini;
- E’ vietata ogni forma di assembramento.
AVVERTE
- Che l’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all’art. 650 C.P;
- Che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Il Comando di Polizia Locale, gli altri Agenti della Forza Pubblica ed il responsabile dell’8° S.C. Politiche del Demanio e Patrimonio ed il Responsabile del IV S.C. Ambiente e Sanità restano incaricati per istituto della vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.
Allegati

(Pubblicato il 11/05/2020 - Aggiornato il 11/05/2020 - 614 kb - pdf)