Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

DISCIPLINA ORARI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: ORDINANZA N. 19/2020 - DISCIPLINA ORARI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Struttura responsabile: S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'
Responsabile del provvedimento: Borrelli Silvia
Data del provvedimento: 11-05-2020

Note

ORDINA che gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali siano disciplinati come segue:

  • esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, settore alimentare e non alimentare, come elencati nell’ allegato n. 1 del DPCM del26.04.2020: apertura dalle ore 7.00 - chiusura entro le ore 21.00;
  • attività di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande: apertura dalle ore 7.00 - chiusura entro le ore 23.00.

Nell’ambito dei suddetti limiti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico che deve essere esposto in modo ben visibile.

INFORMA

  • La presente Ordinanza non si applica alle farmacie, parafarmacie, aree di servizio ed edicole;
  • Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore;
  • La presente ordinanza ha effetto immediato fino a nuove disposizioni governative.

AVVERTE

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 400,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni;

Allegati

File con estensione pdf Allegato: ORDINANZA_N.19_2020_orari_esercizi_commerciali.stamped.pdf
(Pubblicato il 11/05/2020 - Aggiornato il 11/05/2020 - 667 kb - pdf)
Contenuto creato il 11-05-2020 aggiornato al 11-05-2020
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