Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
DISCIPLINA ORARI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Note
ORDINA che gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali siano disciplinati come segue:
- esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, settore alimentare e non alimentare, come elencati nell’ allegato n. 1 del DPCM del26.04.2020: apertura dalle ore 7.00 - chiusura entro le ore 21.00;
- attività di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande: apertura dalle ore 7.00 - chiusura entro le ore 23.00.
Nell’ambito dei suddetti limiti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico che deve essere esposto in modo ben visibile.
INFORMA
- La presente Ordinanza non si applica alle farmacie, parafarmacie, aree di servizio ed edicole;
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore;
- La presente ordinanza ha effetto immediato fino a nuove disposizioni governative.
AVVERTE
La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 400,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni;
Allegati

(Pubblicato il 11/05/2020 - Aggiornato il 11/05/2020 - 667 kb - pdf)