Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Emergenza COVID-19 – proroga divieto di svolgimento attività su arenili e spiagge del Comune di Anzio al 3 maggio 2020

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: ORDINANZA N. 14/2020 - Emergenza COVID-19 – proroga divieto di svolgimento attività su arenili e spiagge del Comune di Anzio al 3 maggio 2020
Struttura responsabile: AREA TECNICA
Responsabile del provvedimento: Santaniello Angela
Data del provvedimento: 17-04-2020

Note

PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

 

ORDINA

 

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte

 

  • La proroga degli effetti dell’ordinanza n. 10/2020 del 20 marzo 2020, prot. gen.le n. 15.787/2020 e n. 13/2020 del 2 aprile 2020 prot. gen.le n. 17.456/2020 e tutto quanto in esse stabilite uniformandola al DCPM del 10 aprile 2020, fino alla data del 3 maggio 2020.

 

AVVERTE

 

  • Che l’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all’art. 650 C.P;

 

  • Che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

  • Il Comando di Polizia Locale,  gli altri Agenti della Forza Pubblica ed il responsabile dell’8° S.C. Politiche del Demanio e Patrimonio restano incaricati per istituto della vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.

Allegati

File con estensione pdf Allegato: ORDINANZA_N_14_2020_proroga_ord_10_chiusura_spiagge.stamped.pdf
(Pubblicato il 17/04/2020 - Aggiornato il 17/04/2020 - 598 kb - pdf)
Contenuto creato il 17-04-2020 aggiornato al 17-04-2020
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