L’Ufficio Anagrafe rilascia i CERTIFICATI attestanti la residenza, lo stato di famiglia e altri dati registrati negli archivi anagrafici
L’Ufficio Anagrafe non può rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche Amministrazioni (L.188/2011).
I certificati sono validi ed utilizzabili soltanto nell’ambito dei rapporti tra privati in quanto sui certificati va apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi”.
Gli Uffici Pubblici e quelli dei Gestori di Pubblici Servizi sono tenuti ad accettare le autocertificazioni e ad acquisire d’ufficio le informazioni detenute da altre pubbliche amministrazioni.
MODALITA’ PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI
Per il rilascio dei certificati anagrafici è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R.642/1972) e dei diritti di segreteria di 50 centesimi.
Le esenzioni all’imposta di bollo costituiscono una eccezione riservata a pochi e specifici casi (casistiche ex DPR 642/72 alleg. B e successive modificazioni ed integrazioni). Ai fini dell’esenzione al momento della richiesta deve essere dichiarato l’uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato sulla certificazione.
I certificati anagrafici possono essere richiesti per posta ordinaria all’Ufficio Anagrafe piazza Cesare Battisti 25, 00042 Anzio, allegando, per ogni certificazione richiesta, una marca da bollo da euro 16,00 e 50 centesimi in moneta per i diritti di segreteria oltre alla busta pre affrancata per la spedizione.
TEMPI DI RILASCIO
Il rilascio è immediato per le certificazioni correnti e le certificazioni storiche a partire dall’anno 2005, invece, per le certificazioni storiche che richiedono la consultazione dell’archivio cartaceo occorrono indicativamente 5 giorni lavorativi