Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - RICHIESTA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA O RINNOVO DELLA STESSA

Responsabile di procedimento: BELLI PATRIZIO
Responsabile di provvedimento: BELLI PATRIZIO

Uffici responsabili

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Descrizione

• istanza nuova concessione demaniale marittima;
Documentazione da presentare: Domanda di nuova concessione demaniale marittima, corredato del modello “D1” del S.I.D. completo degli allegati tecnici e grafici richiesti (prelevabile sul sito http://www.mit.gov.it).
                  
Procedura:   
1. La domanda deve essere presentata, corredato dal modello “D1”, completo di rilievo planimetrico dell’area, compilato secondo le modalità previste per la gestione del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio);
2. Pubblicazione. Il responsabile del procedimento avvia il procedimento ed ordina la pubblicazione della domanda nell’Albo Pretorio del Comune e degli uffici marittimi interessati, ai sensi della legge 340/2000. Chi ha interesse può presentare osservazioni entro il termine riportato nel foglio di pubblicazione, queste saranno poi valutate nel provvedimento finale.
3. Esperita la pubblicazione segue la vera e propria istruttoria, oppure la domanda, unitamente alle osservazioni e alle domande concorrenti può essere sottoposta all’esame della “Conferenza di Servizi”, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 9 della Legge n. 340/2000, cui partecipano insieme, il Comune, la Regione, l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Demanio, l’Ufficio del Genio Civile OO.MM. regionale, l’Agenzia delle Entrate e la Capitaneria di Porto, nonché l’Azienda Sanitaria Locale, il comando dei Vigili del Fuoco, ove sussistono profili di sicurezza antincendio, la Soprintendenza per le aree sottoposte a vincoli culturali, paesaggistici o archeologici. La Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio forniscono parere obbligatorio solo qualora la concessione demaniale riguardi beni di pertinenza demaniale, ovvero preveda la realizzazione di impianti di difficile rimozione. Naturalmente nel caso di domande concorrenti sarà data preferenza a quella  che soddisfi maggiormente, in via combinata “le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione dei piani di utilizzo degli arenili adottate dalle Regioni d’intesa con l’Autorità Marittima" ed ove non ricorrano tali ragioni di prelazione la concessione demaniale marittima sarà rilasciata a chi offre il canone annuo maggiore. Nel caso in cui ci si avvalga della “Conferenza di Servizi” l’autorizzazione finale sostituisce “a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare".
 
Costi: Sono a carico del richiedente le spese di segreteria, di scritturazione e le imposte di bollo e di registro dell’atto finale ed il canone demaniale marittimo ed addizionale regionale da versare annualmente anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
 
Tempi: I tempi per il rilascio dell’atto finale possono variare tra i 90 ed i 120 giorni, a seconda della procedura seguita.

• istanza di rinnovo concessione demaniale marittima;
Documentazione da presentare: Domanda di rinnovo concessione demaniale marittima, corredato del modello “D2” del S.I.D. completo degli allegati tecnici e grafici richiesti (prelevabile sul sito http://www.mit.gov.it).
                  
Procedura:   
1. La domanda deve essere presentata, corredata dal modello “D2”, completo di rilievo planimetrico dell’area, compilato secondo le modalità previste per la gestione del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio);
2. Il responsabile del procedimento avvia il procedimento ed ordina la pubblicazione della domanda nell’Albo Pretorio del Comune e degli uffici marittimi interessati. Chi ha interesse può presentare osservazioni entro il termine riportato nel foglio di pubblicazione, queste saranno poi valutate nel provvedimento finale.
3. Esperita la pubblicazione segue la vera e propria istruttoria, oppure la domanda, unitamente alle osservazioni e alle domande concorrenti può essere sottoposta all’esame della “Conferenza di Servizi”, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 9 della Legge n. 340/2000, cui partecipano insieme, il Comune, la Regione, l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Demanio, l’Ufficio del Genio Civile OO.MM. regionale, l’Agenzia delle Entrate e la Capitaneria di Porto, nonché l’Azienda Sanitaria Locale, il comando dei Vigili del Fuoco, ove sussistono profili di sicurezza antincendio, la Soprintendenza per le aree sottoposte a vincoli culturali, paesaggistici o archeologici. La Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio forniscono parere obbligatorio solo qualora la concessione demaniale riguardi beni di pertinenza demaniale, ovvero preveda la realizzazione di impianti di difficile rimozione. Naturalmente nel caso di domande concorrenti sarà data preferenza a quella  che soddisfi maggiormente, in via combinata “le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione dei piani di utilizzo degli arenili adottate dalle Regioni d’intesa con l’Autorità Marittima" ed ove non ricorrano tali ragioni di prelazione la concessione demaniale marittima sarà rilasciata a chi offre il canone annuo maggiore, dando preferenza al precedente concessionario.

Chi contattare

Personale da contattare: BELLI PATRIZIO

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza


Costi: Sono a carico del richiedente le spese di segreteria, di scritturazione e le imposte di bollo e di registro dell’atto finale ed il canone demaniale marittimo ed addizionale regionale da versare annualmente anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
 
Tempi: I tempi per il rilascio dell’atto finale possono variare tra i 90 ed i 120 giorni, a seconda della procedura seguita.
 

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 360 GG
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