Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

PUBBLICITA' e PP.AA - Rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari

Responsabile di procedimento: D'Aprano Luigi

Descrizione

Tale procedura è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, ai sensi dell’art. 23 C.d.s.
 Ai sensi dello stesso articolo di legge, qualunque tipo di installazione pubblicitaria priva della preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale è vietata.
 Al fine di ottenere tale autorizzazione, l’interessato deve presentare formale domanda in duplice copia, per l’installazione dell’insegna o del cartello pubblicitario, con allegata la seguente documentazione:

 PROSPETTO o PROGETTO dell’impianto con dimensioni, messaggio ed altezza dal suolo (Per le tende indicare la larghezza massima dal muro perimetrale e l’altezza da terra al punto più basso della tenda);
 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA del fabbricato e/o del sito di collocazione e possibilmente fotomontaggio con l’impianto richiesto;
 DICHIARAZIONE DI ASSENSO da parte del proprietario del terreno o dell’immobile;

 L’Amministrazione valuta la documentazione  e raccolti i necessari pareri da parte dei competenti organi, emette un provvedimento motivato di autorizzazione o di diniego.
 
L’installazione di impianti pubblicitari nelle aree soggette a vincolo ambientale, sono autorizzati previo parere dell’Ufficio Tecnico, ai fini della concessione edilizia alla costruzione dell’impianto stesso. In tal caso la documentazione deve essere accompagnata da:

1 – Progetto;
2 – Planimetria generale in scala adeguata alla individuazione del sito oggetto dell’intervento con rappresentazione dei quattro punti cardinali relativi all’individuazione fotografica dell’area;  
3 – Pianta prospetto e sezioni non inferiori 1:100 della struttura pubblicitaria (se trattasi di insegna deve essere presentato anche il prospetto del fabbricato);
4 – Rappresentazione grafica degli stili e dei colori usati;
5 – Relazione tecnica con la descrizione delle strutture portanti, materiali e caratteristiche dimensionali delle strutture;
6 – Documentazione fotografica del sito.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 495/92 l’eventuale cambio del messaggio pubblicitario riportato sull’impianto precedentemente autorizzato, necessita di ulteriore autorizzazione. Il titolare della predente autorizzazione è, pertanto, tenuto a presentare la domanda attraverso l’apposito modello, sempre in duplice copia e corredato della seguente documentazione:

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA del fabbricato e/o del sito di collocazione e possibilmente fotomontaggio con esplicita indicazione del nuovo messaggio;

 COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE relativa all’impianto di cui si chiede la variazione del messaggio pubblicitario;
Nel caso l’Amministrazione non risponda entro il termine di 15 giorni, il cambio di messaggio si intende autorizzato.

L’eventuale installazione di impianti non autorizzati comporta per il trasgressore, oltre l’onere della rimozione anche il pagamento dell’imposta comunque dovuta e delle sanzioni per la violazione al C.d.s.

Chi contattare

Personale da contattare: Ravè Giuseppe

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale indicare le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità ordinaria, si presume che quest’ultima sia effettuata a partire dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata (art. 8 co. 4 D.Lgs. 507/93).
Successivamente alla presentazione della dichiarazione, il contribuente è tenuto a versare l’imposta dovuta a mezzo di conto corrente postale n. 96531587 intestato a Comune di Anzio – Servizio di Tesoreria, come da bollettino inviato o consegnato dai competenti uffici.
Il mancato versamento di quanto dovuto comporta l’applicazione di una sanzione per omesso versamento pari al 30% dell’imposta evasa, maggiorata degli interessi.
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 360 gg
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