Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Art. 15, L.R. n. 3/2010. Realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e comfort a terra dell'utenza. Realizzazione, recupero e sistemazione fermate Co.Tral. Accertamento e impegno di spesa e autorizzazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata dell'art. 122 comma 7, D.Lgs. 163/06. C.I.
Importi
Allegati
