Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Importi
Allegati

(Pubblicato il 27/03/2020 - Aggiornato il 27/03/2020 - 1183 kb - pdf)

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(Pubblicato il 28/04/2020 - Aggiornato il 28/04/2020 - 241 kb - pdf)

(Pubblicato il 30/04/2020 - Aggiornato il 30/04/2020 - 67 kb - pdf)